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Sez. 2, Sentenza n. 5845 del 01/07/1997 (Rv. 505589 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Cumulo - Ammissibilità per i debiti di lavoro - Conseguenza - Risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Inclusione.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505589-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

Il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, mentre è da escludere per i debiti di valuta, per i quali è possibile soltanto allegare l'esistenza di un "maggior danno" rispetto agli interessi, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., va invece riconosciuto per i debiti di valore - fra i quali è compreso anche quello di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale - per i quali la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che pertanto sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)