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Sez. 3, Sentenza n. 888 del 04/03/1977 (Rv. 384495 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINE DI COMPARIZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384495-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINE DI COMPARIZIONE - APPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, percio, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art 163 bis cod proc civ: ne consegue che per giudicare della congruita di esso occorre detrarre i giorni compresi tra l'1 agosto e il 15 settembre. (Conf 2928/73, mass n 366571).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)