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Sez. 1, Sentenza n. 875 del 14/02/1986 (Rv. 444403 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - ASSEGNAZIONE AL CAUZIONATO DI UN TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE AL MINIMO PREVISTO, DETRATTO IL PERIODO FERIALE - NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE - ESTENSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444403-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - ASSEGNAZIONE AL CAUZIONATO DI UN TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE AL MINIMO PREVISTO, DETRATTO IL PERIODO FERIALE - NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE - ESTENSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Poiché la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, si applica anche ai termini di comparizione, deve ritenersi affetto da nullità l'atto di citazione - anche se di impugnazione - che assegni al convenuto un termine di comparizione che, detratto il periodo feriale, risulti inferiore a quello minimo prescritto. Tale nullità - dove non sanata con la Costituzione del convenuto (ovvero di tutti i convenuti nei cui confronti sia stata proposta una domanda inscindibile) - si trasmette alla successiva sentenza. (V 3494/83, mass n 428385; (Conf 2328/81, mass n 413065, sulla prima parte; (Conf 5810/79, mass n 402463, sulla prima parte; (Conf 2691/78, mass n 392075, sulla prima parte; (Conf 5261/77, mass n 388909, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)