Sez. L, Sentenza n. 523 del 21/01/1998 (Rv. 511784 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Copertura assicurativa - Condizione - Abitualità dell'attività - Estremi - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA
Il requisito dell'abitualità della prestazione lavorativa ai fini della operatività in agricoltura dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 205, primo comma, lett. b) del d.P.R. n. 1124 del 1965, se non implica i connotati "dell'assolutezza o " dell'esclusività delle prestazioni di opera manuale del soggetto, richiede tuttavia sicuri ed inequivoci profili di continuità e frequenza e pertanto una costante dedizione alle incombenze colturali dell'azienda agricola, esclusa quindi la rilevanza di un'attività saltuaria, sporadica o di occasionale sostituzione. (Fattispecie relativa ad infortunio accaduto al marito della proprietaria del fondo mentre raccoglieva ciliegie: la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per l'inadeguatezza degli accertamenti e delle valutazioni riguardo al requisito dell'abitualità).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)