diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4724 del 28/05/1997 (Rv. 504736 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Attività agricola esercitata abitualmente - In maniera non sporadica - Obbligo assicurativo - Sussistenza - Professionalità dell'attività agricola esercitata - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504736-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

Ai sensi dell'art. 205 lettera b) d.P.R. n. 1124 del 1965, presupposto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è l'abitualità dell'attività agricola esercitata dal coltivatore diretto, non necessariamente la professionalità; ne consegue che l'obbligo assicurativo sussista anche nei confronti di chi, pur prevalentemente impegnato in altri settori, si applichi nel residuo tempo in maniera non sporadica a lavorazioni agricole anche se relative non ad un'azienda in senso tecnico (quale proiezione patrimoniale dell'impresa), attesa la non necessaria professionalità dell'attività esercitata, bensì soltanto ad un "fundus instructus".

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)