Sez. 3, Sentenza n. 7400 del 16/06/1992 (Rv. 477766 - 01)
Mediazione - Provvigione | "Conclusione dell'affare" - Nozione - Stipulazione di un contratto preliminare - Rilevanza - Condizioni - Prova dell'avvenuta conclusione dell'affare - Contratti nei quali sia richiesta la forma scritta "ad substantiam o ad probationem" - Limitazioni della prova di cui all'artt. 2725 e 2729 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Mediazione - Provvigione
Per "conclusione dell'affare", dalla quale a norma dell'art. 1755 cod. civ. sorge il diritto alla provvigione del mediatore e con la quale coincide ex art. 2935 il "dies a quo" della relativa prescrizione, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicché anche la stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta "ad substantiam" (artt. 1350 e 1351 cod. civ.). Diversamente, per la prova dell'avvenuta conclusione dell'affare, sia al fine di rivendicare il diritto del mediatore alla provvigione, sia al fine di individuare il termine dal quale decorre la prescrizione di tale diritto, non trovano applicazione al riguardo le limitazioni di cui agli artt. 2725 e 2729 cod. civ., in ordine alla prova dei contratti dei quali sia richiesta la forma scritta "ad substantiam o ad probationem ", le quali operano soltanto quando il contratto sia invocato come tale, cioè come fonte di diritti e di obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando esso sia dedotto da un terzo, o dalle parti stesse, come fatto storico dal quale pur discendono conseguenze in ordine alla decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)