Sez. 3, Sentenza n. 26048 del 29/11/2005 (Rv. 584944 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - IN GENERE | Commessi - Qualificazione - Requisiti - Poteri - Fattispecie.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - IN GENERE
I commessi (riguardo ai quali la principale distinzione si configura tra commessi viaggiatori e commessi di negozio) - cui allude l'art. 2210 cod. civ. - sono ausiliari dell'imprenditore commerciale con mansioni più modeste (di tipo essenzialmente materiale e finalizzate tutte a concludere contratti per il principale) e con poteri di rappresentanza più limitati rispetto all'institore e al procuratore, riguardando essa gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui essi sono incaricati. Non è tuttavia sufficiente, in proposito, che taluno sia "collaboratore" di una certa organizzazione imprenditoriale e "responsabile dell'ufficio manutenzioni" per ritenere che lo stesso sia anche munito del potere di rappresentanza dell'imprenditore o possa qualificarsi "commesso" ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2210 cod. civ. .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)