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Sez. 3, Sentenza n. 7794 del 20/12/1986 (Rv. 449745 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - LOCAZIONE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO E DI RIPETIZIONE DI QUANTO INDEBITAMENTE CORRISPOSTO - COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1986-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449745-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - LOCAZIONE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO E DI RIPETIZIONE DI QUANTO INDEBITAMENTE CORRISPOSTO - COMPETENZA.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 (che ha tacitamente abrogato le precedenti Disposizioni in tema di Competenza per le locazioni degli immobili urbani), la domanda di accertamento del canone dovuto e di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a quel titolo, ancorché proposta in via riconvenzionale nel giudizio instaurato dal locatore per la risoluzione del contratto per morosità del conduttore, è devoluta, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della citata legge, alla Competenza per materia del pretore o del conciliatore, a seconda che l'importo del canone sia o no superiore a lire cinquantamila mensili (trattandosi di controversia promossa anteriormente alla entrata in vigore della legge 30 luglio 1984 n. 399). (V 4385/83, mass n 429299; (V 1506/83, mass n 426336).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 6, Legge 30/07/1984 num. 399 art. 8 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)