Sez. 3, Sentenza n. 6860 del 16/12/1988 (Rv. 461114 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DI PAGAMENTO DI CANONI INSOLUTI - INCLUSIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - COMPETENZA PER VALORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DI PAGAMENTO DI CANONI INSOLUTI - INCLUSIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - COMPETENZA PER VALORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta dell'equo canone) le controversie relative alla Determinazione, aggiornamento o adeguamento del canone rientrano nella Competenza ratione materiae del conciliatore o del pretore, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della citata legge, a seconda che l'importo del canone sia o no superiore a lire cinquantamila mensili (ove la controversia sia stata promossa prima dell'entrata in vigore della legge n. 399 del 1984), ancorché la domanda sulla misura del canone venga posta in via riconvenzionale dal conduttore a fronte di quella di risoluzione del contratto per morosità, che va devoluta al giudice eventualmente diverso competente per valore secondo i criteri ordinari. Tale Competenza funzionale ed inderogabile si estende anche alla domanda di pagamento di canoni insoluti, la quale, in quanto accessoria rispetto a quella principale di Determinazione del canone, va devoluta allo stesso giudice per ragioni di concentrazione e di economia processuale. (Conf 7794/86, mass n 449745; (Conf 3816/85, mass n 441398; (Conf 1506/83, mass n 426336; (Conf 5484/83, mass n 430420).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 com. 2 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)