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Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 28/02/1983 (Rv. 426336 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - CONTROVERSIA IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE E DI RIMBORSO DELLE SOMME EXTRALEGALMENTE CORRISPOSTE - COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392/1978 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - COMPETENZA PER VALORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426336-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - CONTROVERSIA IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE E DI RIMBORSO DELLE SOMME EXTRALEGALMENTE CORRISPOSTE - COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392/1978 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - COMPETENZA PER VALORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*

In tema di Competenza in ordine alle controversie in materia di locazione di immobili urbani, mentre rientrano nella Competenza del pretore (o del conciliatore, se il canone non superi le lire 50.000 mensili), ai sensi dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la domanda pregiudiziale di Determinazione del canone e quella conseguenziale di rimborso di quanto pagato oltre il dovuto, appartiene invece alla Competenza del giudice, individuato secondo il normale criterio del valore della causa, la domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, salva la possibilità per quest'ultimo giudice di sospendere il proprio giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.. (Conf 3867/82, mass n 421829; (Conf 839/82, mass n 418666; (Conf 5838/81, mass n 416569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)