Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 08/03/1983 (Rv. 426569 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITÀ AL SINGOLO RAPPORTO - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITÀ AL SINGOLO RAPPORTO - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'operatività nel singolo rapporto della normativa speciale contenuta nella convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621) presuppone che le parti contraenti abbiano manifestato corrispondente volontà, la quale, in Mancanza della lettera di vettura, può risultare dalla disciplina negoziale stipulata dalle parti stesse, a tali effetti dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova normalmente consentito. La relativa indagine spetta al giudice del merito, a cui soltanto compete l'accertamento della volontà negoziale delle parti. (V 3537/82, mass n 421519; (V 10/82, mass n 417695; (V 4029/81, mass n 414685).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/05/1956, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)