Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 10/06/1982 (Rv. 421519 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA 12 MAGGIO 1956 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA 12 MAGGIO 1956 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
La normativa speciale contenuta nella convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621) non va obbligatoriamente applicata ai trasporti internazionali poiché la sua applicabilità in concreto, rimessa alla disponibilità delle parti del contratto, è condizionata ad una Determinazione di volontà delle medesime, che può essere manifestata dall'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione di cui all'art. 6, paragrafo primo, lettera k. O, in Mancanza di detta lettera, dalla disciplina negoziale verbalmente stipulata, provabile, a tali effetti, con qualsiasi mezzo normalmente consentito, senza che al riguardo il richiamo nella fattura alla previsione del trasporto con "servizio Tir" possa far ravvisare alcun elemento, neppure indiziario, circa la volontà delle parti che hanno concluso il contratto di trasporto di assoggettare lo stesso alla convenzione di Ginevra, dato che l'avere le parti previsto l'uso di un mezzo di trasporto internazionale per l'esecuzione del contratto, non implica in alcun modo la detta volontà. (Conf 4029/81, mass n 414685; (Conf 6272/80, mass n 410008).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 1, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 6, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)