Sez. 1, Sentenza n. 5555 del 11/11/1998 Cc. (dep. 12/01/1999) Rv. 212192 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di commissione di reati - Valutazione della personalità - Criteri.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Poiché la "capacità a delinquere del colpevole" è concetto che si pone in relazione di continenza con quello più ampio di "personalità" considerato dall'art.274, lett.c), c.p.p., ne deriva che, ai fini del giudizio prognostico di pericolosità enunciato da tale norma, possono essere valutati tutti gli elementi indicati dall'art.133, secondo comma, c.p. che siano individuabili, oltre che nei precedenti penali, in "comportamenti o atti concreti", pur collegati ma non coincidenti con i fatti perseguiti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di pericolosità che il giudice "a quo" ha desunto dalla persistenza e durata della attività delittuosa, dai collegamenti con l'ambiente criminale e dalle condizioni di vita familiare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)