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Sez. 2, Sentenza n. 726 del 07/02/2000 Cc. (dep. 21/02/2000) Rv. 215403 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Possibilità di desumere la pericolosità sociale dalle modalità del fatto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215403-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari, fra i "comportamenti" o "atti" concreti sulla cui base deve essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad indagini o dell'imputato ai fini della verifica, a norma dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., del pericolo di reiterazione del reato, possono ricomprendersi anche le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla prima parte della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)