Sez. 6, Sentenza n. 22121 del 20/02/2002 Cc. (dep. 06/06/2002) Rv. 222242 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | - Possibilità di desumere la pericolosità sociale dalle modalità del fatto - Legittimità - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi concreti sulla cui base deve essere espresso il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato ai fini della verifica del pericolo di reiterazione a norma dell'art.274, lett. c, cod. proc. pen., possono essere prese in considerazione anche le modalità e le circostanze del fatto, sempre che dal contesto unitario della motivazione risultino fatti e comportamenti di diversa natura e di differente efficacia probatoria, che denotino situazioni relative oltre che alla personalità dell'autore anche alla gravità del fatto, e ne sia stata espressa la loro utilità per stabilire se nella condotta criminosa possano esservi le premesse per un' ulteriore attività delittuosa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)