Sez. 1, Sentenza n. 2506 del 25/05/1989 (Rv. 462850 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIFENSIVA - EFFETTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIFENSIVA - EFFETTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
L'istituto dell'interruzione del processo, nel caso di morte (o di perdita della capacità di stare in giudizio) della parte, tende ad assicurare l'effettività del contraddittorio ed è preordinato dalla legge a tutela del soggetto colpito dall'evento. Pertanto la dichiarazione del procuratore deve essere finalizzata al conseguimento dell'interruzione del processo, sicché l'effetto interruttivo non si verifica allorquando il procuratore abbia reso la dichiarazione per uno scopo meramente informativo, senza contestualmente astenersi dallo svolgimento di qualsiasi altra attività difensiva. (V 2837/87; (V 4668/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)