Sez. 3, Sentenza n. 22148 del 31/01/2017 Ud. (dep. 08/05/2017) Rv. 270507 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI | Installazione di impianti audiovisivi di controllo - Consenso di tutti i dipendenti - Irrilevanza ai fini dell'esclusione del reato - "Ratio".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI
Integra il reato previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) l'installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell'autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti. (In motivazione, la Corte ha osservato che la tutela penale è rivolta alla salvaguardia di interessi collettivi, la cui regolamentazione è affidata alle rappresentanze sindacali o, in subordine, ad un organo pubblico, in luogo dei lavoratori "uti singuli", il cui consenso, a causa della posizione di svantaggio rivestita quali soggetti deboli del rapporto di lavoro, non assume alcun rilievo esimente).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 114, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 171, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)