Sez. 6, Sentenza n. 890 del 22/02/1996 Cc. (dep. 21/06/1996) Rv. 205676 - 01
Impugnazioni - Revisione - Procedimento - In genere | Giudizio di ammissibilità da parte della Corte d'Appello - Limiti - Valutazione limitata alla manifesta infondatezza - Necessità - Valutazione degli elementi di prova nuovi nella loro valenza complessiva - Necessità - Annullamento dell'ordinanza da parte della Cassazione - Necessaria emissione del decreto di citazione a giudizio - Esclusione.
Impugnazioni - Revisione - Procedimento - In genere
Il giudizio di revisione nel nuovo codice di procedura penale non comprende, a differenza del vecchio, una fase rescindente e una fase rescissoria e la valutazione di ammissibilità dell'istanza (che nel vecchio rito era rimessa alla cassazione) serve esclusivamente ad evitare un ingiustificato appesantimento dell'attività dell'autorità giudiziaria, essa perciò non deve procedere ad un vaglio approfondito del merito della questione e deve valutare la novità degli elementi di prova tenendo conto del loro valore complessivo, specie quando esse ineriscano alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. D'altra parte l'annullamento da parte della cassazione della dichiarazione di inammissibilità non vincola il giudice di rinvio all'emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., ma obbliga solo ad una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti per la sua emissione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)