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Sez. 4, Ordinanza n. 3622 del 14/01/2016 Ud. (dep. 27/01/2016) Rv. 266225 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Sentenza di condanna per contravvenzione che erroneamente applica la sola pena dell'ammenda - Appellabilità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266225-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI

È appellabile la sentenza con la quale viene erroneamente inflitta la sola pena pecuniaria dell'ammenda, non potendo trovare applicazione nella specie la disposizione di cui all'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., cosicchè il ricorso in cassazione deve essere convertito in appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)