Sez. 2 - , Sentenza n. 7042 del 12/01/2021 Ud. (dep. 23/02/2021) Rv. 280884 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda a seguito di riqualificazione del fatto - Appellabilità – Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI
È inappellabile da parte del pubblico ministero, ma ricorribile per cassazione - a condizione che sia dedotto uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. - la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda anche a seguito di differente qualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)