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Sez. 4, Ordinanza n. 34253 del 01/07/2014 Ud. (dep. 04/08/2014) Rv. 259773 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Sentenza di condanna per contravvenzione che erroneamente applica la sola pena dell'ammenda - Appellabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259773-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI

Il limite all'appellabilità delle sentenze di condanna previsto dall'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. deve ritenersi riferito alle sentenze emesse in relazione alle contravvenzioni di minore gravità, punite con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, in quest'ultimo caso qualora sia in concreto applicata la sola pena dell'ammenda. (Fattispecie in cui era stata erroneamente inflitta la sola pena pecuniaria, essendo essa prevista congiuntamente alla pena detentiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)