Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 26/06/1973 (Rv. 364837 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DISCIPLINA APPLICABILE - PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART 96 COD PROC CIV - RISPETTIVO AMBITO D'APPLICAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DISCIPLINA APPLICABILE - PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART 96 COD PROC CIV - RISPETTIVO AMBITO D'APPLICAZIONE.*
La responsabilita processuale per danni (cosiddetta responsabilita processuale aggravata), pur rientrando concettualmente nel genere responsabilita per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina normativa contenuta nell'art 96 cod proc civ, il quale ha carattere di norma speciale rispetto a quella generale dell'art 2043 cod civ. il secondo comma dell'art 96 cod proc civ (norma eccezionale) prevede e disciplina la responsabilita processuale per danni nelle sole ipotesi, tassativamente indicate, in cui, chiesto ottenuto ed eseguito un provvedimento cautelare, od iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, o compiuto uno degli altri Atti indicati nella norma, sia accertata in giudizio la inesistenza del diritto che si e inteso tutelare e la parte abbia agito senza la normale prudenza (anche sola colpa lieve); il primo comma dello stesso articolo (norma generale) prevede e disciplina tutte le altre possibili ipotesi di responsabilita processuale per danni, tutte le altre possibili ipotesi in cui la parte abbia 'agito o resistito in giudizio con mala fede (dolo) o colpa gravè, qualsiasi tipo di giudizio, sia esso di cognizione o cautelare o esecutivo. (V 2690/71, mass n 353852).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)