Sez. 4, Sentenza n. 10280 del 07/02/1983 Ud. (dep. 01/12/1983) Rv. 161488 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO EX ART. 589, COMMA SECONDO, COD. PEN. COMMESSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 99 DELL'11 APRILE 1974 - CONCESSIONE DI ATTENUANTI - TERMINI DI PRESCRIZIONE - COMPUTO.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO EX ART. 589, COMMA SECONDO, COD. PEN. COMMESSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 99 DELL'11 APRILE 1974 - CONCESSIONE DI ATTENUANTI - TERMINI DI PRESCRIZIONE - COMPUTO.*
In tema di omicidio colposo aggravato da violazione delle norme sulla circolazione stradale commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 11 aprile 1974 n. 99, conv. In legge 7 giugno 1974 n. 151, la concessione di attenuanti rende comunque la pena edittale massima inferiore ai cinque anni di reclusione stante l'inapplicabilità, all'epoca del reato, del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e aggravanti alle circostanze per le quali la legge determina la pena in misura indipendente da quella ordinaria del reato. Ne deriva che il termine di prescrizione si determina in cinque anni ed è prolungabile a sette anni e mezzo, senza che il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., reso possibile da detto decreto, possa modificare il termine indicato in virtù del principio generale per cui il reato è soggetto alla disciplina vigente al tempo in cui fu commesso e di quello del "favor rei". (Conf mass n 147079; (Conf mass n 145622; (Conf mass n 142987; (Conf mass n 141023).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)