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Sez. 1, Sentenza n. 27777 del 21/11/2008 (Rv. 605867 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE | Atto amministrativo di preposizione del commissario - Carenza di potere - Esercizio di fatto della gestione mediante presa in consegna dei beni sociali - Effetti non reversibili - Sussistenza - Conseguente invalidità del bilancio - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605867-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE

L'atto di preposizione del commissario liquidatore alla gestione della società, contestualmente posta in liquidazione coatta amministrativa, sebbene emesso in carenza di potere, comporta, allorché sia stato eseguito con la presa in consegna dei beni della società, delle scritture contabili e degli altri documenti dell'impresa da parte del commissario, l'assunzione e l'esercizio stabile di fatto della gestione della società; pertanto, la nullità dell'atto di preposizione non può eliminare gli effetti concretamente prodottisi nella realtà fenomenica, i quali, coinvolgendo un numero imprecisato e potenzialmente illimitato di soggetti, devono per questa ragione considerarsi irreversibili, con la conseguenza che il bilancio non può ritenersi retroattivamente viziato in ragione della mera illegittimità della nomina del commissario.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 204 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)