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Sez. 1, Sentenza n. 22493 del 19/10/2006 (Rv. 592797 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE | Impresa assicuratrice - Rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa - Successiva revoca dell'autorizzazione e sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa - Inesistenza del provvedimento - Difetto di legittimazione processuale del commissario liquidatore nei giudizi promossi dall'impresa "in bonis" - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592797-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE

Gli artt. 65 e ss. del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (come vigenti anteriormente alle innovazioni introdotte dall'art. 3 del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 373), emanato in attuazione della direttiva CEE 92/49 del Consiglio del 18 giugno 1992, configurano la rinuncia all'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni come un diritto soggettivo perfetto dell'impresa assicuratrice, il cui esercizio comporta automaticamente la dichiarazione di decadenza da parte dell'I.S.V.A.P., non godendo quest'ultimo di alcun margine di discrezionalità; ne consegue che, qualora l'I.S.V.A.P., nonostante la rinuncia, abbia disposto la revoca dell'autorizzazione e l'assoggettamento dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 67 e ss. del d.lgs. n. 175 cit., tale provvedimento risulta adottato in carenza di potere, e può quindi essere considerato giuridicamente inesistente, ai fini della dichiarazione del difetto di legittimazione processuale degli organi della l.c.a. che abbiano spiegato intervento in un giudizio promosso nei confronti dell'impresa "in bonis". Tale dichiarazione, che può aver luogo in via incidentale su istanza di qualsiasi interessato, indipendentemente dal riconoscimento della legittimità dell'atto da parte del giudice amministrativo, non trattandosi di un provvedimento incidente su uno "status" personale, non esclude peraltro la possibilità di ricollegare limitati effetti alla realtà fenomenica determinata dalla sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale e dalla consegna del suo patrimonio al commissario liquidatore: a quest'ultimo va pertanto riconosciuta la legittimazione processuale passiva, in riferimento ai rapporti indicati dall'art. 207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, inerenti alla liquidazione del passivo, mentre resta riservata all'impresa "in bonis" la legittimazione attiva, non ricorrendo, nei confronti del commissario liquidatore, i presupposti di essenzialità ed indifferibilità dell'esercizio della funzione e le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi che rendono applicabili i principi di diritto amministrativo relativi alla figura del c.d. funzionario di fatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 65, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 67, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 204, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)