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Sez. 1, Sentenza n. 1453 del 15/05/1972 (Rv. 358094 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE DI IMPOSTA NON SCADUTE O NON PAGATE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE- OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE - RIPETIBILITA - RATE PAGATE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358094-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE DI IMPOSTA NON SCADUTE O NON PAGATE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE- OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE - RIPETIBILITA - RATE PAGATE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*

La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966 n 44, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963 n 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, esplica i suoi effetti sul rapporto tributario sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, ancorche iscritto a ruolo, non sono piu dovute le rate d'imposta non ancora scadute, e, comunque, non ancora soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale; e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione di ripetizione di indebito soggetta al termine ordinario di prescrizione. La sentenza stessa non esplica, invece, alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o delle rate d'imposta, che sia gia avvenuto entro la data predetta in conformita di accertamento divenuto definitivo - a seguito di concordato tributario o altrimenti - alla data stessa, per non avere il contribuente esperito contro l'accertamento medesimo i rimedi giurisdizionali con l'osservanza dei presupposti processuali e dei termini di decadenza propri del processo tributario(art 285, primo e terzo comma, tu finanza locale). (Conf 1736'70, mass n 347683; 3823'69, mass n 344143).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)