Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 27/07/1972 (Rv. 360099 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI DEL TRIBUTO - INEFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - CONDIZIONI - DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI DEL TRIBUTO - INEFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - CONDIZIONI - DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO.*
La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966 n 44 che ha dichiarato incostituzionale l'art 25, comma secondo, della legge 5 marzo 1963, n 246 (il quale disponeva che l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, di nuova istituzione, fosse applicata, per alcuni comuni, anche a carico di coloro che avessero alienato aree nel decennio anteriore all'entrata in vigore della detta legge) non esplica alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o delle rate di imposte, che sia gia avvenuto, prima della pubblicazione della sentenza medesima, in base ad accertamento divenuto definitivo per non avere il contribuente proposto Azione giudiziaria entro il termine di cui all'art 285 del RD 14 settembre 1931, n 1175, avverso le decisioni delle commissioni tributarie che dichiaravano legittimo l'accertamento. (Conf 2107'71, mass n 352822; 1736'70, mass n 347683; 1551'70, mass (Conf n 347413; 3822'69, mass n 344143).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)