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Sez. 1, Sentenza n. 4147 del 15/09/1978 (Rv. 393772 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI AUTOSTRADALI - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393772-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI AUTOSTRADALI - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il contratto di subappalto, stipulato dalla societa concessionaria per l'esecuzione di opere autostradali, puo considerarsi "occorrente" al fine della realizzazione delle opere medesime, e, come tale, ammesso a godere delle esenzioni fiscali previste dallo art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, solo nel caso in cui sia stato autorizzato dall'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art 339 del testo unico sui lavori pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato F. (Conf 5052/77, mass n 388660; (Conf 4650/77, mass n 388252; (Conf 4165/77, mass n 387813; (Conf 3531/77, mass n 387118).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)