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Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 18/11/1977 (Rv. 388660 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388660-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il contratto di subappalto, stipulato dalla societa concessionaria per l'esecuzione di opere autostradali, puo considerarsi 'occorrentè al fine della realizzazione delle opere medesime, e, come tale, ammesso a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, solo qualora sia stato autorizzato dall'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art 339 del testo unico sui lavori pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato F. (Conf 3729/76, mass n 382426; (Conf 2195/76, mass n 380990; (Conf 2974/75, mass n 377067).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)