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Sez. 1, Sentenza n. 4650 del 28/10/1977 (Rv. 388252 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA AI CONTRATTI DI SUBAPPALTO PRIVI DI SPECIFICA APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA COMPETENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388252-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA AI CONTRATTI DI SUBAPPALTO PRIVI DI SPECIFICA APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA COMPETENTE - ESCLUSIONE.*

Il requisito dell''occorrenzà richiesto dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, ai fini dell'esenzione di ogni tributo statale e locale per gli Atti 'occorrentì all'attuazione della legge stessa, non va inteso in senso puramente tecnico-economico, ma anche in senso giuridico: tale requisito deve percio essere escluso in relazione ai contratti di subappalto stipulati dalle societa concessionarie per l'esecuzione di opere attinenti a costruzioni autostradali, i quali non abbiano avuto specifica approvazione da parte dell'autorita amministrativa competente, poiche si pongono in contrasto con l'art 339 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n 2248, all F. (Conf 3720/76, mass n 382426; (Conf 3042/76, mass n 381820; (Conf 2258/76, mass n 381058; (Conf 2195/76, mass n 380990).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)