Sez. 3, Sentenza n. 11364 del 16/05/2006 (Rv. 591229 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE | Poteri del giudice - Presupposti e criteri.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE
In tema di appalto, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 cod. civ., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1657
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)