Sez. 3, Sentenza n. 5706 del 26/09/1983 (Rv. 430607 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE ALLA NORMATIVA DI BLOCCO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE ALLA NORMATIVA DI BLOCCO.*
I contratti di locazione aventi durata almeno quadriennale, in forza dell'art. 15 secondo comma della legge 23 maggio 1950 n. 253, applicabile anche ai contratti stipulati sotto il vigore di leggi vincolistiche successive, restano sottratti, ancorché conclusi per sostituire altri vincolati, alla normativa di blocco, sia per la durata, sia per l'entità del canone successivo alla convenzione, poiché le parti ponendo in essere la fattispecie prevista dalla citata norma, manifestano in modo inequivoco la volontà di regolare il rapporto in base alla loro autonomia negoziale, nell'esplicazione della quale legittimamente possono, invece di stabilire un canone costante per tutto l'arco della più duratura locazione, modulare il canone stesso attraverso aumenti scaglionati nel tempo o attraverso congegni perequativi ancorati alla variazione nel tempo del potere d'acquisto della moneta il che, assicurando fino alla fine del rapporto l'originario equilibrio fra le prestazioni corrispettive, offre alle parti quell'affidamento che le induce a fissare un termine di scadenza contrattuale anche assai lungo e superiore, comunque, a quello derivante dal regime di proroga. (V 2424/83, mass n 427391; (V 945/82, mass n 418800; (V 4800/81, mass n 415502; (V 1923/81, mass n 412610; (V 613/81, mass n 411104).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)