Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 19/02/2014 (Rv. 630412 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento pedonale - Comportamento colposo del pedone - Sufficienza ad escludere la colpa dell'automobilista - Esclusione - Riferimento alle circostanze di tempo e di luogo - Necessità - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE
In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile. (Nella specie, il conducente si trovava in pieno centro città, in una zona di attraversamento pedonale e in una giornata piovosa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)