Sez. 2, Sentenza n. 3263 del 10/10/1969 (Rv. 343285 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE - ATTIVITA DEL MEDIATORE - NOZIONE DI 'AFFARÈ - ESTENSIONE E LIMITI.*
MEDIAZIONE - IN GENERE - ATTIVITA DEL MEDIATORE - NOZIONE DI 'AFFARÈ - ESTENSIONE E LIMITI.*
L''affarè considerato nell'art 1754 cod civ come oggetto della segnalazione o dell'offerta con la quale ha normalmente inizio l'attivita del mediatore, consiste in una operazione di contenuto economico, generatrice di obbligazioni e quindi in un rapporto giuridico che rivesta carattere vincolante e riceva tutela dall'ordinamento. Pertanto nel contenuto di un incarico di mediazione, e piu in genere, dell'attivita mediatizia, non puo rientrare il compimento di una attivita che, in quanto volta addirittura a dar concretezza alla segnalazione od all'offerta costituisca soltanto il presupposto perche un rapporto di mediazione possa venire ad esistenza mentre ben puo rientrarvi - con le sole conseguenze previste dall'art 1756 - il compimento di attivita anche a contenuto tecnico-professionale che siano esclusivamente dirette a facilitare il buon fine dell'affare, nel senso or ora precisato. (nella specie, sulla base di questi principi, la Corte suprema ha ritenuto che l'incarico conferito ad un architetto di reperire un acquirente per un complesso immobiliare da realizzarsi in futuro, senza che ne esistesse un progetto e su di un'area della quale neppure era stata conseguita la disponibilita, non potesse ricondursi ad un mero incarico di mediazione, bensi potesse implicare anche un incarico professionale di studio preliminare e di progettazione di massima, si da conferire all'offerta carattere di concretezza donde l'Obbligo di retribuire il professionista per queste sue prestazioni, indipendentemente dal buon fine dell'affare).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1756
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)