Sez. 6, Sentenza n. 1804 del 09/12/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223486 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE | Pubblicazione della sentenza mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione - Modifica o integrazione al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 547 cod. proc. pen.- Esclusione - Abnormità del provvedimento - Affermazione - Fattispecie.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice modifichi o integri - al di fuori delle ipotesi di correzione di errore materiale e di esercizio delle facoltà di cui all'art. 547 cod. proc. pen. - la sentenza dallo stesso pronunziata dopo la pubblicazione, avvenuta nelle forme di cui all'art. 545, commi 2 e 3 cod. proc. pen. mediante lettura del dispositivo e della motivazione redatta a norma dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il gip, dopo avere pronunziato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ha ammesso la costituzione di parte civile, ha liquidato in suo favore spese ed onorari, ha rinnovato - in assenza del difensore dell'imputato - la lettura del dispositivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)