Sez. 1, Sentenza n. 6502 del 17/12/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212459 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Riscontri esterni - Necessità - Esclusione - Ricorso ad essi per vaglio di credibilità - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE
Le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre ad avere per oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati; sicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza - come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reati connessi - esse non abbisognano di riscontri esterni, l'eventuale ricorso ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (Fattispecie in tema di testimonianza della persona offesa, in relazione alla quale la S.C. ha affermato anche che lo scrutinio del giudice di merito deve essere più accurato e approfondito, ma solo ai fini della credibilità soggettiva e oggettiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)