Sez. U, Sentenza n. 912 del 17/12/1999 (Rv. 532301 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Invalidità civile - Accertamenti sanitari relativi - Funzioni della pubblica amministrazione - Attività di certazione - Configurabilità - Discrezionalità amministrativa - Insussistenza - Controversie - Giurisdizione ordinaria.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In materia di accertamenti sanitari rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di invalido civile e dei relativi benefici, la pubblica amministrazione non è investita di discrezionalità amministrativa, ma svolge una mera attività di certazione circa l'esistenza di requisiti previsti dalla legge, attraverso una valutazione medico - legale che non vale ad affievolire la posizione soggettiva da diritto ad interesse legittimo. Le relative controversie appartengono quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, come del resto espressamente previsto dalla vigente normativa in materia (art. 1, comma ottavo, legge n. 295/1990; artt. 3, comma quinto, e 6, comma terzo, d.P.R. n. 698/1994).
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1990 num. 295 art. 1 com. 8, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 com. 5 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)