Sez. U, Sentenza n. 591 del 24/08/1999 (Rv. 529413 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Iscrizione negli elenchi ex art. 19 legge 682 del 1968 - Diritto soggettivo dei soggetti versanti nelle condizioni prescritte dalla legge - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento obbligatorio di invalidi e minorati ai sensi della legge n. 482 del 1968, l'iscrizione negli elenchi previsti dalla predetta legge non ha efficacia costitutiva dello status di invalido, ma si configura come atto di accertamento dei requisiti (sanitario, economico e di cosiddetta "incollocazione" al lavoro) previsti dalla norma; nello svolgimento di tale funzione la Pubblica Amministrazione esercita una discrezionalità tecnica e non amministrativa, con la conseguenza che i soggetti che si trovano nelle condizioni prescritte possono vantare un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione nei suddetti elenchi e che le relative controversie vanno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)