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Sez. L, Sentenza n. 2179 del 25/02/2000 (Rv. 534439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Insubordinazione reiterata - Licenziamento per giusta causa - Legittimità - Condizioni - Previsione da parte del contratto collettivo - Necessità - Esclusione - Affissione del codice disciplinare - Omissione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

La reiterata insubordinazione del lavoratore ad un ordine legittimo del datore di lavoro può legittimamente essere posta a base di un licenziamento per giusta causa, se la mancanza commessa è tale da provocare - secondo l'accertamento del giudice di merito - la totale perdita di fiducia da parte del datore di lavoro, anche nel caso in cui il contratto collettivo preveda condizioni più restrittive per il licenziamento in tronco, e così pure in caso di mancata affissione del codice disciplinare, in quanto una mancanza che implichi la consapevole ribellione nei confronti dell'imprenditore, oltre a comportare la evidente violazione del precetto dell'art. 2104 cod. civ. relativo al dovere di obbedienza del lavoratore, ed essere riconducibile alla nozione legale di giusta causa, si pone manifestamente in contrasto con l'etica comune, cioè con i valori generalmente accettati dalla collettività. (Nella specie, la lavoratrice, assunta come impiegata con contratto di formazione e lavoro, aveva reiteratamente sottoscritto atti destinati a clienti stranieri, nonostante l'espresso divieto imposto con ordine di servizio; il contratto collettivo, d'altra parte, contemplava tra le ipotesi di licenziamento in tronco - peraltro dal giudice di merito ritenute meramente esemplificative - l'insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)