Sez. L, Sentenza n. 3509 del 21/02/2004 (Rv. 570379 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sospensione del licenziamento ex art. 700 cod. proc. civ. - Decreto ingiuntivo fondato su detto ordine - Somme conseguentemente erogate al lavoratore - Sentenza di merito travolgente il provvedimento di urgenza - Ripetibilità delle predette somme - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione di decreto ingiuntivo basato su provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. di sospensione di licenziamento costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 108 del 1990), risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento e come tali sono interamente ripetibili a seguito della sentenza di merito che abbia travolto detto provvedimento di urgenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)