Sez. L, Sentenza n. 3816 del 09/05/1990 (Rv. 467055 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - ONERE DI ALLEGAZIONE DELLE PROVE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - ONERE DI ALLEGAZIONE DELLE PROVE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
L'Onere di allegazione delle prove prescritte dall'art. 414 n. 5 cod. proc. civ. non costituisce un requisito di validità del ricorso, essendo finalizzato all'accoglimento della domanda, e perciò il mancato assolvimento di esso non comporta una pronuncia di nullità del ricorso medesimo, ma ha rilievo unicamente ai fini dell'art. 2697 cod. civ., in quanto può pregiudicare il ricorrente (con conseguente pronuncia di merito di rigetto della domanda) nel caso in cui i fatti integranti la causa petendi da lui fatta valere vengano contestati. (V 4877/86, mass n 447574; (V 3433/84, mass n 435446; (V 2840/83, mass n 427754).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)