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Sez. 1, Sentenza n. 9744 del 04/05/2011 (Rv. 618016 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di sindaco - Art. 63 d.lgs. n. 267 del 2000 - Incompatibilità derivante dalla qualità di subappaltatore di lavori commissionati dal comune - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618016-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In materia di disciplina delle cause di incompatibilità alla carica di sindaco, l'art. 63, comma primo, n. 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco chi, come "titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento" "ha parte, direttamente o indirettamente", in appalti nell'interesse del comune, è applicabile anche all'eletto che abbia prestato la propria attività come subappaltatore nell'ambito di un contratto di appalto stipulato dal comune, in quanto l'autonomia e la distinzione strutturale dei due contratti valgono a delimitare l'ambito soggettivo di efficacia di ciascuno di essi e a determinare la disciplina che li concerne, senza tuttavia escludere la comunanza di interessi "particolari" tra appaltatore e subappaltatore configgente con l'interesse generale dell'ente territoriale e, quindi, con l'imparziale esercizio della carica elettiva, ed essendo, inoltre, la disciplina del subappalto, nell'ambito dell'appalto pubblico, caratterizzata dalla sua subordinazione all'autorizzazione dell'autorità competente e dalla previsione di penetranti poteri di controllo della P.A..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)