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Sez. L, Sentenza n. 8840 del 27/11/1987 (Rv. 456200 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO)- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA - NULLITÀ - CONVERSIONE IN MOTIVO DI GRAVAME - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE EX ART. 345, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456200-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO)- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA - NULLITÀ - CONVERSIONE IN MOTIVO DI GRAVAME - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE EX ART. 345, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

Nelle controversie soggetta al rito del lavoro, l'omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza dà luogo alla nullità insanabile del provvedimento, la quale, non essendo equiparabile all'ipotesi considerata dal secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., si converte in motivo di gravame e può essere fatta valere secondo le regole dell'appello e del ricorso per Cassazione; con l'ulteriore conseguenza che il giudice di secondo grado, il quale rilevi la nullità della sentenza appellata, non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., ma deve trattenerla per la decisione nel merito. (Conf 2617/87, mass n 451736; (Conf 3121/84, mass n 435166; (Conf 700/84, mass n 432956).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)