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Sez. 3, Sentenza n. 2617 del 13/03/1987 (Rv. 451736 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA IN UDIENZA - NULLITÀ INSANABILE DEL PROVVEDIMENTO - DEDUZIONE IN APPELLO - EFFETTI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451736-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA IN UDIENZA - NULLITÀ INSANABILE DEL PROVVEDIMENTO - DEDUZIONE IN APPELLO - EFFETTI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*

L'omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza, in violazione del primo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., determina la nullità insanabile della sentenza, la quale si converte in motivo di gravame e può essere fatta valere secondo le regole del giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di appello, rilevata la nullità per il motivo suddetto, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, giacché la rimessione al primo giudice è prevista soltanto nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 del codice di rito. (Conf 700/84, mass n 432956; (Conf 947/82, mass n 418803).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)