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Sez. L, Sentenza n. 3086 del 05/05/1983 (Rv. 427991 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PASSAGGIO DELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA DA UNA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA AD UNA SOCIETÀ PER AZIONI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA EX ART. 2112 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427991-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PASSAGGIO DELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA DA UNA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA AD UNA SOCIETÀ PER AZIONI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA EX ART. 2112 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il passaggio della titolarità dell'azienda da una società in accomandita ad una società per azioni, qualora il mutamento soggettivo non consegua ad una deliberazione di tutti i soci risultante da atto pubblico e diretta, con la previa stima del patrimonio, a determinare la semplice modificazione dell'atto costitutivo ed a consentire alla società di continuare ad esistere in una nuova veste giuridica, non costituisce trasformazione ex art. 2498 cod. civ., ma integra gli estremi del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., ricorrente allorché, restando inalterata la struttura e l'unicità organica di questa, ne sia mutato soltanto il titolare, irrilevante essendo il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale sia stato realizzato il passaggio di titolarità. (V 5317/82, mass n 423112; (V 4319/80, mass n 408183; (V 1499/76, mass n 380241).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)