Sez. 5, Sentenza n. 11805 del 01/12/2003 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 228054 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Esame dibattimentale effettuato ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 - Mancanza dell' avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), cod.proc.pen. - Inutilizzabilità dell'atto - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
In applicazione del principio "tempus regit actum", deve escludersi l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen., senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), cod.proc.pen., quando trattisi di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento; né potendosi in contrario invocare il disposto di cui all'art. 26, comma secondo, della citata legge n. 63/2001, giacché l'obbligo ivi previsto di rinnovazione degli atti nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni vale soltanto se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)