Sez. L, Sentenza n. 5033 del 05/09/1988 (Rv. 459831 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - LAVORATORE DIPENDENTE - PERCEZIONE DELLA RETRIBUZIONE - RISARCIBILITÀ DEL DANNO ULTERIORE - CONFIGURABILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - LAVORATORE DIPENDENTE - PERCEZIONE DELLA RETRIBUZIONE - RISARCIBILITÀ DEL DANNO ULTERIORE - CONFIGURABILITÀ.*
Il principio per cui nulla compete a titolo di risarcimento al lavoratore dipendente che durante il periodo d'Invalidità continui a percepire l'intera retribuzione (salva la dimostrazione che, per effetto di tale Invalidità, si sia verificata la perdita di emolumenti supplementari o siano intervenuti altri pregiudizi alla normale evoluzione della carriera e del rapporto di lavoro) vale per l'Invalidità temporanea e non è applicabile sic et simpliciter per l'Invalidità parziale permanente, che, secondo l'id quod plerumque accidit, rende presumibile un'influenza negativa sulla percezione di speciali compensi per una prestazione di lavoro più intensa del normale o sull'ulteriore sviluppo di carriera o su una possibilità di lavoro alternativo, oppure può richiedere lo impiego di uno sforzo maggiormente usurante per mantenere il precedente standard lavorativo; pertanto, la circostanza che il detto lavoratore, nonostante l'Invalidità parziale permanente, abbia conservato il posto di lavoro e la retribuzione non è di per sè sola sufficiente per escludere il diritto a qualsiasi risarcimento per lucro cessante. (V 3020/82, mass n 420950; (V 5544/79, mass n 402135).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)