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Sez. 3, Sentenza n. 8260 del 13/09/1996 (Rv. 499577 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danneggiato - Percepimento della retribuzione durante il periodo di malattia - Liquidazione di un indennizzo per l'invalidità permanente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499577-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

In materia del risarcimento del danno alla persona, non è viziata la motivazione del giudice di merito il quale, pur non liquidando nulla a titolo di indennizzo per l'invalidità temporanea, per aver il soggetto danneggiato continuato a percepire le retribuzione nel periodo di malattia, liquidi nel contempo una somma di denaro a titolo di indennizzo per l'invalidità permanente.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)