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Sez. 5 - , Sentenza n. 50201 del 08/10/2019 Cc. (dep. 11/12/2019) Rv. 277655 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 - Illegalità sopravvenuta della pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. – Conseguenze - Annullamento senza rinvio – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277655-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., pronunziata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la sentenza di patteggiamento impugnata per l'illegalità sopravvenuta della pena accessoria deve essere annullata senza rinvio, al fine di ricondurre le parti nella situazione anteriore alla scelta del rito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, nel caso di conferma della volontà di definire il procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le parti potranno decidere di comprendere nell'accordo anche la misura della pena accessoria, con funzione di orientamento della discrezionalità commisurativa conferita al giudice dagli artt. 132 e 133 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)