Sez. L, Sentenza n. 9231 del 07/07/2001 (Rv. 548003 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica - Concreto pregiudizio dei diritti di difesa delle parti - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
Eventuali irritualità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto dei diritti di difesa. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la censura relativa all'irregolare presenza durante lo svolgimento delle operazioni peritali di un consulente di parte che non era stato formalmente nominato in quanto sollevata senza indicazione del concreto pregiudizio derivatone e, quindi, in modo generico).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)